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Indennizzo da polizze

Indennizzo da polizze

Nei casi di polizze assicurative dei rami danni a vita (l’infortunio, malattia, vita, mista, incendio, scoppio, furto ecc.) molte controversie nascono su quale sia l’effettiva copertura assicurativa e sull’esatta qualificazione dell’indennizzo spettante a termini di polizza.

Infortunistica stradale e sul lavoro di Tallal Khalid, attraverso la profonda conoscenza dei contratti assicurativi, garantisce la corretta analisi delle polizze per ottenere l’indennizzo spettante all’assicurato.

Va segnalata la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 25099/2017 depositata il 24.10.2017, Presidente Travaglino e relatore Rubino, che affronta il tema della differente natura e del differente modo di calcolo tra il risarcimento del danno dovuto per un sinistro di r.c.a. e l’indennizzo dovuto in forza di una polizza infortuni (di R.C.T.).

Il problema è quello che spesso si riscontra nelle cause di risarcimento danni da infortunio ove l’infortunato o il responsabile sono titolari non di polizza di r.c.a. bensì di polizza infortuni (r.c.t.), giudizi nei quali spesso accade che il danneggiato pretenda il pagamento dell’indennizzo, calcolato secondo le Tabelle Milanesi, mentre la Compagnia invoca l’applicabilità dei (ben differenti) criteri liquidativi risultanti dalle condizioni generali di polizza.

La Cassazione afferma i seguenti principi.

Premette che l’assicurazione contro gli infortuni sia riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni.

Precisa che, stante la funzione reintegratoria della perdita patrimoniale subita dall’assicurato, che ha l’indennizzo di siffatta assicurazione, l’indennizzo stesso, anche quando convenzionalmente predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale stabilito in base al contratto assicurativo, non sulle tabelle milanesi (determinazione, quindi, sostanzialmente confermato non soltanto dalla S.C. ritenuto legittimo e non invalido, chè diversamente la Corte avrebbe anche potuto dichiarare nulla la clausola che lo prevede, n.d.r.)  ha natura di debito di valore e, quindi, va rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore.

L’indennizzo, così calcolato, essendo credito di valore, va poi attualizzato con il pagamento del danno da mora, vale a dire del c.d. lucro cessante finanziario, che consiste nei frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento.

Quanto al saggio degli interessi, ribadisce che va individuato secondo i dettami della Sentenza a SS.UU. n. 1712 del 1995 e Cass. 21396/2014, mentre gli interessi decorrono dal giorno del sinistro e, per il danno biologico permanente, dal consolidamento dei postumi fino alla liquidazione e, poi, sulla somma di capitale e danno da mora, maturano interessi legali ex art. 1282, 1° comma, c.c.

In caso di pagamento di acconti, vanno:

a) detratti dal credito devalutando entrambi gli importi alla data dell’illecito o rivalutandoli alla data della liquidazione

b) e poi detraendo l’acconto dal credito

c) ed infine calcolando gli interessi compensativi (da ritardato adempimento) sull’intero capitale dall’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, dal pagamento alla liquidazione definitiva.

 

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