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Responsabilità Sanitaria

Responsabilità Sanitaria

In particolare nel campo sanitario, se un professionista (medico, infermiere, personale paramedico, ecc.) causa un danno al paziente, infortunista stradale e sul lavoro di Tallal Khalid valuta, con la propria rete di medici legali fiduciari ogni profilo di responsabilià per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Il progresso scientifico, la crescita delle aspettative di cura, l’estensione dell’intervento medico non più solo alla diagnosi ed alla cura, ma anche alla prevenzione, hanno ampliato l’ambito di indagine concernente la responsabilità del medico, tanto da travalicare i limiti del circoscritto rapporto che lega il medico al paziente e da far ritenere preferibile la locuzione “responsabilità medica”, al fine di ricomprendere tutti i tipi di responsabilità nel settore in esame.<7p>

Il danno da responsabilità medica concerne tutti i casi in cui un professionista del campo medico-sanitario, personale medico, paramedico e infermieristico, causa al paziente un danno ingiusto dovuto a “imperizia, negligenza e imprudenza”.

Lo studio pertanto opera una valutazione preventiva sulla sussistenza della eventuale responsabilità medica avvalendosi di propri medici specialisti i quali offrono un parere scientifico sulla sussistenza o meno della responsabilità evitando così al danneggiato di esporsi a voci di spesa considerevoli.

Il risarcimento concerne altresì non solo i danni patiti dal malato ma anche dai prossimi congiunti a seguito di:

  • Errata prestazione sanitaria;
  • Errata diagnosi;
  • Errati interventi chirurgici, ecc.
Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro l’inail indennizza solo alcune voci di danno. Infortunistica stradale e sul lavoro di Tallal Khalid interviene per far ottenere al lavoratore il risarcimento integrale di tutti i danni subiti, anche di quelli non indennizzati dall’inail, com ad esempio il danno morale, il danno biologico differenziale o il danno esistenziale.

Una situazione che può avere conseguenze economiche pesanti e che rende quindi fondamentale e prioritaria l’immediata denuncia dell’accaduto.
Può comunque succedere di trovarsi di fronte al non riconoscimento dell’infortunio come tale da parte dell’INAIL o, ancor peggio, al rifiuto del datore di lavoro ad effettuare la denuncia per non risarcire il lavoratore. In tutte queste situazioni è opportuno rivolgersi ad uno studio professionale competente, in grado di valutare tanto le modalità quanto le opportunità di risarcimento, sia per il lavoratore infortunato che per i suoi familiari.
Come otteniamo il giusto risarcimento in caso di infortunio sul lavoro?

Dalla quantificazione del danno fisico subito, attraverso visite e consulenze medico legali, sino all’esatta determinazione del risarcimento dovuto, il nostro assistito non si dovrà preoccupare di nulla perché mettiamo a sua disposizione un sistema di consulenza dettagliato e rigoroso: valutiamo l’eventuale violazione della normativa di sicurezza sul lavoro, la presenza di danno non patrimoniale (biologico, morale o esistenziale), di un danno differenziale, di un danno patrimoniale, il tutto supportato da una valida consulenza medica.

Il nostro servizio comprende:

  • consulenza e spese mediche con prenotazione di visite specialistiche ed esami in strutture convenzionate;
  • assistenza pratica INAIL con consulenza in merito alla valutazione sull’equità o meno del risarcimento;
  • in caso di necessità, ti raggiungeremo anche a domicilio, o presso gli ospedali.
Indennizzo da polizze

Indennizzo da polizze

Nei casi di polizze assicurative dei rami danni a vita (l’infortunio, malattia, vita, mista, incendio, scoppio, furto ecc.) molte controversie nascono su quale sia l’effettiva copertura assicurativa e sull’esatta qualificazione dell’indennizzo spettante a termini di polizza.

Infortunistica stradale e sul lavoro di Tallal Khalid, attraverso la profonda conoscenza dei contratti assicurativi, garantisce la corretta analisi delle polizze per ottenere l’indennizzo spettante all’assicurato.

Va segnalata la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 25099/2017 depositata il 24.10.2017, Presidente Travaglino e relatore Rubino, che affronta il tema della differente natura e del differente modo di calcolo tra il risarcimento del danno dovuto per un sinistro di r.c.a. e l’indennizzo dovuto in forza di una polizza infortuni (di R.C.T.).

Il problema è quello che spesso si riscontra nelle cause di risarcimento danni da infortunio ove l’infortunato o il responsabile sono titolari non di polizza di r.c.a. bensì di polizza infortuni (r.c.t.), giudizi nei quali spesso accade che il danneggiato pretenda il pagamento dell’indennizzo, calcolato secondo le Tabelle Milanesi, mentre la Compagnia invoca l’applicabilità dei (ben differenti) criteri liquidativi risultanti dalle condizioni generali di polizza.

La Cassazione afferma i seguenti principi.

Premette che l’assicurazione contro gli infortuni sia riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni.

Precisa che, stante la funzione reintegratoria della perdita patrimoniale subita dall’assicurato, che ha l’indennizzo di siffatta assicurazione, l’indennizzo stesso, anche quando convenzionalmente predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale stabilito in base al contratto assicurativo, non sulle tabelle milanesi (determinazione, quindi, sostanzialmente confermato non soltanto dalla S.C. ritenuto legittimo e non invalido, chè diversamente la Corte avrebbe anche potuto dichiarare nulla la clausola che lo prevede, n.d.r.)  ha natura di debito di valore e, quindi, va rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore.

L’indennizzo, così calcolato, essendo credito di valore, va poi attualizzato con il pagamento del danno da mora, vale a dire del c.d. lucro cessante finanziario, che consiste nei frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento.

Quanto al saggio degli interessi, ribadisce che va individuato secondo i dettami della Sentenza a SS.UU. n. 1712 del 1995 e Cass. 21396/2014, mentre gli interessi decorrono dal giorno del sinistro e, per il danno biologico permanente, dal consolidamento dei postumi fino alla liquidazione e, poi, sulla somma di capitale e danno da mora, maturano interessi legali ex art. 1282, 1° comma, c.c.

In caso di pagamento di acconti, vanno:

a) detratti dal credito devalutando entrambi gli importi alla data dell’illecito o rivalutandoli alla data della liquidazione

b) e poi detraendo l’acconto dal credito

c) ed infine calcolando gli interessi compensativi (da ritardato adempimento) sull’intero capitale dall’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, dal pagamento alla liquidazione definitiva.

 

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